SINATAS - FERIE DEL PERSONALE ATA

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Ferie Personale ATA
 
Gent. Colleghi, 
con la presente desideriamo rappresentare il quadro normativo circa le Ferie del Personale ATA, assunto con contratto a TI e a TD.
 
In particolare, i riferimenti normativi sono contenuti nel CCNL:
e in

                                                                                                FERIE

Il Personale ATA ha diritto nei primi 3 anni di servizio a 2,5 giorni di ferie al mese, cioè 30gg di ferie all'anno (per 12 mesi lavorati).

  Dopo i primi 3 anni di servizio, i giorni diventano 2,66 al mese, cioè 32 giorni all'anno (per 12 mesi lavorati)

Questo significa che per i contratti
  • che iniziano successivamente all'1/9,
  • con scadenza al 30/6,
  • di supplenza breve,
si dovranno calcolare le ferie in proporzione ai mesi effettivamente lavorati.
Le ferie vanno chieste al DS e da questi autorizzate (a differenza dei gg per motivi personali).
 
Stante il monte annuo di ferie (32 o 30 giorni), il Personale che, nel periodo delle attività didattiche, lavora 
  • per 7h12mogni giorno
  • su 5 giorni alla settimana
dovrà utilizzare

1,2 giorni di ferie  per coprire  1 giorno lavorativo.
 
E' facile capirne il motivo:
  • chi svolge le 36h in 6 gg, per coprire una settimana di ferie dovrà chiedere 1 giornox6=6gg
  • chi svolge le 36h in 5 gg, per coprire una settimana di ferie dovrà chiedere 1,2 giornix5=6gg

                                                                  FERIE ESTIVE

 

Le ferie estive vengono riportate di norma ad un orario di 6h giornaliere x 6 giorni alla settimana.

Non vanno richieste al DS ferie per coprire le domeniche, nè le festività.

Il DS autorizza la fruizione delle ferie (o modifica, per esigenze di servizio, i periodi chiesti).
 
Nel periodo 1  LUGLIO - 31 AGOSTO sono assicurati al dipendente almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo.
Il Personale
 
  • a TD al 31/8 e a TI non ha (di solito) problemi a fruire delle ferie nel corso dell'anno scolastico.

  • a TD al 30/6, invece, non potendo fruire delle ferie nel periodo estivo, ha una specifica trattazione

TD. AL 30/06

Il Personale ATA con contratto TD al 30/6, non potendo utilizzare le ferie nel periodo estivo, deve fruirne durante i periodi di durata del proprio contratto.
 
In questi casi il DS invita (tempestivamente e nel corso dell'a.s.) il dipendente a chiedere le ferie e a fruirne; qualora questi non provveda, il DS può mettere il dipendente in ferie d'ufficio, per evitare che tali giornate spettanti si accumulino alla chiusura del contratto (tra il 7 e il 30 giugno).
Inoltre si dà luogo a monetizzazione solo per EVENTUALI giorni residui.
 
                                                                  SUPPLENZE BREVI
 
Il Personale con supplenze temporanee, stante la brevità del contratto, può ricevere direttamente nello stipendio un'indennità che sostituisce le ferie non fruibili nella durata del contratto.
 
 N.B
In caso di necessità si può prevedere l'utilizzo di altri istituti:
 
1. CON AUTORIZZAZIONE DEL DS
  • permessi brevi art 16 CCNL 2006/2009,
  • Banca ore, in base a quanto previsto nella Contrattazione di Istituto;
2. CONCESSI A DOMANDA
  • permessi per motivi personali
    • art 15 c 2 CCNL 2006/2009 contratti a TI
    • art 35 cc 12 e 13 CCNL 2019/2021 contratti a TD
    • art 67 CCNL 2019/2021 frazionabilità ad ore dei permessi personali
      (con motivazione debitamente specificata e giustificazione al rientro).

FERIE NON FRUITE - MONETIZZAZIONE

 Le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità a fruirne non è imputabile al dipendente come in caso di

  • decesso, malattia e infortunio,
  • risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
  • congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54

RINVIO ALL'A.S SEGUENTE

In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale (maternità, ...) e di malattia, che abbiano impedito il godimento delle ferie, esse saranno fruite dal Personale a TI entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo, sentito il parere del DSGA.
 
PART TIME
 
Il Personale in part time
  • orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
  • verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato (su 6 gg lavorativi) alle giornate di lavoro prestate nella settimana, con fruizione negli stessi giorni della settimana, di impegno nell'a.s.: se si è lavorato lunedì, martedì e mercoledì
    • si avranno metà (3/6) giorni di ferie,
    • ma si dovranno coprire solo i lunedì, martedì e mercoledì estivi.
   Cordiali saluti                                                           

 

FGU GILDA SINATAS

Valentina Zizzari